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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 509
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

(1)

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi...

Note:
(1)

L'originaria rubrica: «Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro» è stata così sostituita dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

(2)

Il riferimento alle norme corporative deve ritenersi implicitamente abrogato, in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo con D.L.vo L.gt. 23 novembre 1944, n. 369, recante norme per la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste.

(3)

Le originarie parole: «è punito con la multa fino a lire un milione» sono state così sostituite dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

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