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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 591
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

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