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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 567
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato,...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 10 novembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

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