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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 528
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(2)

A norma dell'art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

A norma dell'art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

(3)

Si veda inoltre l'art. 30, primo comma della L. 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato di cui si riporta il testo:

«30. 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'art. 528 del codice penale ».

(4)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali: «Alla stessa sanzione» dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(5)

Le parole: «Tale pena si applica inoltre» sono state così sostituite dalle attuali: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» dall'art. 2, comma 2, lett. c), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(6)

Si veda la L. 17 luglio 1975, n. 355, recante norme in tema di esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

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