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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 581
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Percosse

(1) (2)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela (...

Note:
(1)

L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(2)

Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3)

Le parole: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 octies),» sono state inserite dall'art. 6, comma 1, della L. 14 agosto 2020, n. 113.

(4)

La multa originaria fino a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(5)

Per il reato di competenza del giudice di pace previsto da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

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