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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 523
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ratto a fine di libidine

(Omissis).

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

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