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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 586
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

(1) (2)

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione...

Note:
(1)

L'art. 5, lett. c) del codice di procedura penale esclude per la cognizione di questo delitto la competenza della Corte di assise anche se dal fatto deriva la morte di una persona.

(2)

Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

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