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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 570
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico (45, 1432, ...

Note:
(1)

Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. o), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2)

La tutela legale prevista dall'art. 348 ultimo comma, del codice civile è stata soppressa dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

(3)

La multa originaria da L. 1.000 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 90 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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