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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 564
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente (75 c.c.), o con un affine in linea retta (...

Note:
(1)

Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. l), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2)

La tutela legale prevista dall'art. 348, ultimo comma del codice civile è stata soppressa dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

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