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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 516
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032 (440, ...

Note:
(1)

La multa originaria fino a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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