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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 538
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Misure di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531(1)(2) può essere aggiunta...

Note:
(1)

Per l'individuazione dei delitti previsti dagli artt. 531, 532, 533, 534, 535 e 536 di questo codice, ora abrogati, si veda l'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

(2)

Per l'individuazione dei delitti previsti dagli artt. 531, 532, 533, 534, 535 e 536 di questo codice, ora abrogati, si veda l'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

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