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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 398
Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni (400) dal deposito della prova della notifica (395) e comunque dopo la scadenza del termine previsto...

Note:
(1)

Le parole da: «con l'avvertimento che nei due giorni ... » fino a: «rese dalla persona da esaminare» sono state inserite dall'art. 4, comma 2, della L. 7 agosto 1997, n. 267.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(3)

Le parole: «572,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(4)

Le parole: «600,» e: «601, 602,» sono state inserite dall'art. 15, comma 8, della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

(5)

Le parole: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1,» sono state inserite dall'art. 14, comma 3, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(6)

Le parole: «600 bis, 600 ter, 600 quinquies» sono state inserite dall'art. 13, comma 4, della L. 3 agosto 1998, n. 269.

(7)

Le parole: «, 609 undecies» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. h), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(8)

Le parole: «e 609 octies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 octies e 612 bis» dall'art. 9, comma 1, lett. c), n.1), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

(9)

Le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono state così sostituite dalle attuali: «vi siano minorenni» dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

(10)

Le parole: «quando le esigenze del minore» sono state così sostituite dalle attuali: «quando le esigenze di tutela delle persone» dall'art.9, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

(11)

Le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono state così sostituite dalle attuali: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova» dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 4), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

(12)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(13)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 262 del 9 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

(14)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 29 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno.

(15)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24.

(16)
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