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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 348
Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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