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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 369
Informazione di garanzia

1. A tutela del diritto di difesa, (1) quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (360, ...

Note:
(1)

La parola: «Solo» è stata così sostituita dalle attuali: «A tutela del diritto di difesa,» dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(2)

Le originarie parole: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono state così sostituite dall'art. 19 della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(3)

Le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono state così sostituite dalla attuale: «notifica» dall'art. 18, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Le parole: «con indicazione» sono state così sostituite dalle attuali: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(5)

Le parole: «con invito» sono state così sostituite dalle attuali: «l'invito» dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(8)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(9)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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