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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 392
Casi

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1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

(2)

Le parole poste tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 4, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 267.

Si veda altresì l'art. 6, comma 1, della medesima legge che si riporta:

«1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(3)

Le parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia» sono state aggiunte dall'art. 21 della L. 11 gennaio 2018, n. 6.

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Questo comma, inserito dall'art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66, è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(6)

Le parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224 bis» sono state aggiunte dall'art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

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