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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 350
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le...

Note:
(1)

Le parole: «, e nei casi di cui all'articolo 384 bis» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «notizie e indicazioni» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2024, n. 166.

(4)

Le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono state così sostituite dalle attuali: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini» dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2024, n. 166.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

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