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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 382
Stato di flagranza

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima ...

Note:
(1)

L'art. 8, comma 1 ter, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, norme di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, così dispone: «Nei casi di cui al comma 1 bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.».

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