
1.
Per i doveri della P.G. in caso di arresto o fermo di un minorenne si veda l'art. 18 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Si vedano gli artt. 14 ss. del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, così come modificato dal D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283.
Le parole: «ai familiari» sono state così sostituite dalle attuali: «a un familiare o ad altra persona di fiducia» dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2024, n. 166.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).
Il segno di interpunzione: «.» è stato così sostituito dal seguente: «;» dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).
Questo comma è stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 87, comma 5, del medesimo decreto, le disposizioni di cui a questo comma si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.
Le parole: «, anche per via telematica» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. a bis), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le parole: «nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1 bis» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 23 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
Le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 558» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 01, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9.
Le originarie parole: «se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura» sono state così sostituite dall'art. 20 della L. 8 agosto 1995, n. 332.
Comma così modificato dall'art. 23 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.