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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 301
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 219 dell'8 giugno 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

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