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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 344 bis
Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

(1)

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 27 settembre 2021, n. 134. A norma dell'art. 2, comma 3, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Si veda altresì l'art. 2, commi 4 e 5 della legge citata di cui si riporta il testo:

«4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

«5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

(2)

Le parole: «o dell'articolo 598 ter, comma 2,» sono state inserite dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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