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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 347
Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato (330), la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3)

Le parole: «275, comma 3,» sono state sostituite dalle attuali «407, ... a 6per effetto dell'art. 21, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(4)

Le parole: «¿, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,¿» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(5)

Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

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