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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 327
Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero (51; coord. 238) dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (...

Note:
(1)

Le parole: «che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli» sono state aggiunte dall'art. 7 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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