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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 303
Termini di durata massima della custodia cautelare

(1) (2)

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1991, n. 356. L'art. 10 dello stesso D.L. n. 292/1991, dispone altresì:

«Le disposizioni dell'art. 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(2)

Si veda l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 652, di cui si riporta il testo:

«3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

«4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

«5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4».

(3)

Le parole da: «dall'inizio della sua esecuzione ...» fino a: «... e 563» sono state così sostituite dalle attuali da: «dall'inizio della sua esecuzione ...» fino a: «... su richiesta delle parti:» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(4)

A norma dell'art. 4, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, queste disposizioni si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

(5)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.

(6)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(7)

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, nei casi di giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia, i termini stabiliti da questa lettera, decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

(8)

Le parole: «, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis)» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.

(9)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 299 del 22 luglio 2005, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

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