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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 305
Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato (70, 220), i termini di...

Note:
(1)

Le parole da: «o a nuove indagini ...» fino a: «... 415 bis, comma 4» sono state inserite dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 434 del 15 settembre 1995, ha interpretato questo comma, laddove si limita a stabilire che sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il giudice, sentiti il pubblico ministero ed il difensore, provvede con ordinanza, nel senso che il giudice non possa essere esonerato dal rispetto del contraddittorio, ma semplicemente che non debba essere vincolato all'obbligo di determinate forme, e lasciato libero di scegliere caso per caso, quelle più opportune per assicurare sia pure in modo celere e semplificato una effettiva dialettica tra accusa e difesa.

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