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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 384
Fermo di indiziato di delitto

(1) (2)

1. Anche fuori dei casi di flagranza (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 77 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 4 del medesimo D.L.vo, il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui a questo articolo, purchè si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del Codice di Procedura penale.

(2)

Per il fermo di minorenne indiziato di delitto si veda l'art. 17 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(3)

Le parole: «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,» sono state inserite dall'art. 11 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(4)

Le parole da: «o di un delitto commesso ...» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(5)

Le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono state così sostituite dalle attuali: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

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