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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 358
Attività di indagine del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

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