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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 370
Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (2473,...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «e, nel caso di cui al comma 1 bis, le disposizioni dell'articolo 133 ter in quanto compatibili» sono state aggiunte dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Le parole: «di uno dei delitti» sono state così sostituite dalle attuali: «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,» dall'art. 2, comma 11, lett. c), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(7)

Le parole: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1 bis, il pubblico ministero» sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(8)

Le parole: «o la pretura» sono state soppresse dall'art. 183 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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