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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 354
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico...

Note:
(1)

Le parole: «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini» sono state inserite dall'art. 9 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 9, comma 3, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(3)

Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui sono stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, sull'ordine pubblico.

(4)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 4 ter, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi soppresso dall'art. 27 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

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