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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 329
Obbligo del segreto

(1) (2) (3)

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico...

Note:
(1)

A norma dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'art. 23 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione da parte della Guardia di finanza a fini fiscali di documenti, dati e notizie processuali penali può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria anche in deroga a questo articolo.

(2)

L'art. 7 della L. 14 marzo 2005, n. 41 prevede (comma 1) che il membro nazionale dell'Eurojust possa richiedere e scambiare informazioni scritte in ordine a procedimenti penali anche in deroga all'art. 329; prevede altresì (comma 2) un procedimento di controllo e di impugnazione del decreto che accoglie o rigetta la richiesta. Gli articoli 4, comma 4 e 12, comma 2, della L. 3 agosto 2007, n. 124, subordinano al nulla osta del P.M. alla luce dell'art. 329 la trasmissione di informazioni relative ad indagini di polizia giudiziaria richiesta da organi di informazioni e sicurezza. L'autorità giudiziaria può ritardare, ma non negare, le informazioni richieste dal Comitato parlamentare per la sicurezza (art. 31, commi 5 e 6, della L. 3 agosto 2007, n. 124).

(3)

A norma dell'art. 5, comma 3, della L. 20 dicembre 2012, n. 237, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito da questo articolo, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

(4)

Le parole: «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

(5)

La parola: «strettamente» è stata inserita dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 188.

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