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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 360
Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato...

Note:
(1)

Questo comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 28, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(3)

Le parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis,» sono state premesse dall'art. 1, comma 29, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(4)

Le parole: «agli effetti del giudizio» sono state sostituite dalle parole: «nel dibattimento» dall'art. 5, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

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