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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 309
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

(1) (2)

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 6 dicembre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza.

(4)

Le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono state così sostituite dalle attuali: «dall'articolo 582» dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(7)

Le parole: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1 quater» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. i), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(8)

Le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» sono state aggiunte dall'art. 11, comma 1, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(9)

Le parole: «, in composizione collegiale,» sono state inserite dopo la parola: «decide» dall'art. 179 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(10)

A norma dell'art. 25 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie della disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, nel caso di imputati minori è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

(11)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 652.

(12)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(13)

Il precedente comma 8, già sostituito dall'art. 16, comma 4, della L. 8 agosto 1995, n. 332, è stato così sostituito dagli attuali commi 8 e 8 bis dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 652.

(14)

Le parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta» sono state aggiunte dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(15)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 3, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(16)

Per la sentenza Corte cost. 22 giugno 1998, n. 232, il termine perentorio per la trasmissione degli atti decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta nella cancelleria del tribunale del riesame.

(17)

Questo comma è stato inserito dall'art. 11, comma 4, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(18)

Questo comma, sostituito dall'art. 16, comma 5, della L. 8 agosto 1995, n. 332, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 11, comma 5, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

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