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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 324
Procedimento di riesame

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(2)

Quest'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 18 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3)

Le parole: «, in composizione collegiale,» sono state inserite dopo la parola: «decide» dall'art. 181 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Le parole: «articolo 309, commi 9» sono state così sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9 bis», dall'art. 11, comma 6, della L. 16 aprile 2015, n. 47.

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