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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 331
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (...

Note:
(1)

Si veda ad esempio l'art. 39, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che così dispone:

«3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria».

Si veda l'art. 3 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, sull'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria da parte dei presidenti delle federazioni sportive nazionali e di altri soggetti.

Si veda, altresì, il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Si veda inoltre l'art. 19, comma 6, della L. 18 agosto 2000, n. 248, sull'obbligo di denuncia di reato del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale. L'art. 18, comma 6, della L. 3 agosto 2007, n. 124, pone a carico del Presidente del Consiglio di informare senza ritardo l'autorità giudiziaria circa reati commessi in violazione di detta legge. I direttori dei servizi di informazione e sicurezza hanno l'obbligo di denuncia dei reati di cui hanno acquisito conoscenza al Presidente del Consiglio (e non all'autorità giudiziaria) il quale può autorizzare un differimento motivato dell'informativa alla polizia giudiziaria (art. 23, commi 6, 7 e 8, della L. 3 agosto 2007, n. 124).

(2)

Sull'obbligo di segnalare al P.M. lo stato di insolvenza, nei casi in cui il giudice l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, si veda l'art. 5, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5.

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