
Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332.
Si veda l'art. 18, commi 3-5, della L. 5 ottobre 2001, n. 367, che si riportano:
«3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice.
«4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.
«5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale».
A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, la disposizione di cui al comma 1 del predetto D.L. n. 23/2020, non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui a questo articolo scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
Questa lettera è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
A norma dell'art. 4, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, queste disposizioni si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.
Il segno di interpunzione: «.» è stato così sostituito dall'attuale: «;» dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa lettera è stata inserita dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
Le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1» sono state così sostituite dalla attuali da: «Le disposizioni ...» fino a: «... giudizio abbreviato,» dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
A norma dell'art. 28, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332, per i procedimenti in corso, le disposizioni previste da questo comma, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 agosto 1995.
Le parole: «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis)» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Si veda l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 652, riportato sub art. 303.