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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 314
Presupposti e modalità della decisione

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 25 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.

(2)

Il diritto ad una riparazione in caso di arresto o detenzione illegale è previsto dall'art. 5, punto 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 e dall'art. 9, punto 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881. Inoltre l'art. 14 della L. 13 aprile 1988, n. 117, recante norme in tema di risarcimento dei danni causati nell'esercizio di funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 20 giugno 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.

(4)

Si veda l'art. 3 bis, commi 1-4, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, di cui si riporta il testo:

«1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice».

(5)
(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 2 aprile 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare.

(7)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 2 aprile 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

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