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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 371
Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia...

Note:
(1)

Si veda anche l'art. 118 bis delle norme di attuazione. Per un'ipotesi particolare di informativa tra pubblici ministeri si veda altresì l'art. 23 bis L. 13 settembre 1982, n. 646, inserito dall'art. 9 della L. 19 marzo 1990, n. 55, in tema di procedimento di prevenzione.

(2)

Le parole da: «ovvero» sino alla fine di questa lettera sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(3)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

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