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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 310
Appello

(1)

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

(2)

A norma dell'art. 25 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie della disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, nel caso di imputati minori è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

(3)

Le parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione» sono state aggiunte dall'art. 12 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 8 agosto 1995, n. 332.

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