
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2003, n. 88, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6 bis, comma 1, all'articolo 6 ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della L. n. 401/1989, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonchè del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori si vedano l'art. 16 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, e successive modifiche.
A norma dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., e nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.
Il primo comma dell'art. un. del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575 (Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotramviario), mantenuto in vigore dall'art. 2302 coord., dispone:
«Il personale addetto all'esercizio delle Ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tranvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidenti o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotranviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato».
L'ottavo comma dell'art. 189 del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dall'1 gennaio 1993, così dispone:
«Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».
A norma dell'art. 189, comma 8 bis, c.s., il conducente che omette di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, non è passibile di arresto se entro le 24 ore successive si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Comma così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
L'art. 319 c.p. si compone ora di un solo comma per effetto della sostituzione effettuata dall'art. 7 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
L'originario riferimento all'art. 336, comma 2, seconda ipotesi è stato così modificato dall'art. 22 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12.
L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. Si veda ora l'art. 609 quinquies.
Questa lettera è stata inserita dall'art. 3, comma 25, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
Questa lettera è stata inserita dall'art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Questa legge reca norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.
Questa lettera, aggiunta dall'art. 13, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, è stata abrogata dall'art. 2, comma 1 ter, lett. b), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
Le parole: «o nautiche» sono state inserite dall'art. 2, comma 2, della L. 26 settembre 2023, n. 138.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159.
Le parole: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 2, della L. 24 maggio 2023, n. 60.
Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 8 agosto 1995, n. 332.