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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 498
Avviso ai creditori iscritti

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione (2741 c.c.) risultante da pubblici registri (...

Note:
(1)

Hanno diritto di prelazione risultante da pubblici registri: i creditori ipotecari (art. 2808 c.c.); i creditori che hanno eseguito sequestro o pignoramento su immobili, navi, aeromobili e autoveicoli (art. 2693 c.c.); il venditore di macchine se ha trascritto i documenti dai quali risultano la vendita e il credito (art. 2762 c.c.).

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