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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Provvedimenti temporanei e urgenti

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se...

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