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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 497
Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque (1) giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (...

Note:
(1)

La parola: «novanta» è stata così sostituita dall'attuale: «quarantacinque» dall'art. 13, comma 1, lett. d), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 6, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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