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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 490
Pubblicità degli avvisi

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

A norma dell'art. 23, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 4.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il comma precedente:

«In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario».

(3)

Si veda il D.M. 31 ottobre 2006, recante individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita (G.U. Serie gen. - n. 297 del 22 dicembre 2006).

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

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