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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 410
Tentativo di conciliazione

(1) (2) (3)

Chi intende proporre in giudizio una...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(2)

Questa procedura è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda, e in alternativa ad eventuali procedure conciliative previste dai contratti e dagli accordi collettivi, nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità del licenziamento discriminatorio, a sensi della L. 11 maggio 1990, n. 108, disciplina dei licenziamenti individuali.

A norma dell'art. 31, comma 2, della L. 4 novembre 2010, n. 183, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276 è obbligatorio.

(3)

A norma dell'art. 31, comma 9, della L. 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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