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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Udienza di comparizione delle parti

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto...

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