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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 438
Deposito della sentenza di appello

(1)

Fuori dei casi di cui all'articolo 436 bis, la sentenza deve essere depositata entro...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'art. 430.».

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