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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 474
Titolo esecutivo

(1) (2)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 quater, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.

Si riporta l'articolo precedente:

«474. (Titolo esecutivo). L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

«Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute».

(2)

La dottrina prevalente esclude che i contratti di locazione ricevuti da notai possano costituire titolo esecutivo di rilascio.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 34, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

A norma dell'art. 7, comma 4, del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164, tali disposizioni si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

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