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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 426
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

(1) (2) (2)

Il giudice ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 del 14 gennaio 1977, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

(3)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «giudice» a norma dell'art. 83 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 5, lett. g), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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