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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 436 bis
Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello

(1)

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348 ...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 54, comma 1, lett. d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 436 bis (Inammissibilità dell'appello e pronuncia)

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348 bis e 348 ter.».

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