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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 484
Giudice dell'esecuzione

L'espropriazione è diretta da un giudice (16, 26, ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 90, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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