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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 483
Cumulo dei mezzi di espropriazione

(1)

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare...

Note:
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Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 89 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina».

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